Quella del titolo è una domanda volutamente provocatoria. La faccio perché a volte resto stupito da come certe direttive di fondamentale importanza ed entrate in vigore anni e anni addietro non siano così note come ci si potrebbe auspicare.
O quantomeno come non lo siano in alcune delle loro parti essenziali.
Prendiamo per esempio la Direttiva 2006/42/CE, più comunemente nota come Nuova direttiva macchine. Come chi opera nel settore sa bene, si tratta di una norma del 2006 che si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento e che, rispetto alla precedente (la direttiva 98/37/CE), introduce il concetto di “quasi-macchina”, ovvero di quelle strumentazioni con caratteristiche tipiche di una macchina (hanno per esempio una motorizzazione idraulica, meccanica o elettrica), ma che da sole non sono in grado di svolgere un’applicazione ben determinata. Devono, in altre parole, necessariamente essere collegate a una macchina completa per funzionare.
Premesso ciò, arrivo al punto.
Per poter essere immessa sul mercato e poi utilizzata, una macchina deve essere dotata di una sua certificazione CE nel rispetto di quanto indicato nella Direttiva macchine. Pensiamo per esempio a un tornio e a un caricatore di barre a esso connesso.
Entrambi devono essere dotati di una propria certificazione CE. E fin qui nulla di nuovo.
Ma cosa dire dell’insieme di tornio e caricatore di barre?
Un insieme costituito da due macchine ha bisogno di una sua nuova certificazione CE?
La risposta è assolutamente sì.
Quando infatti le due macchine sono collegate, possono subentrare nuovi rischi, che chiaramente non potevano essere previsti in fase di certificazione dei singoli sistemi. Ecco perché deve essere predisposta una nuova valutazione, cosicché – una volta adottate eventuali precauzioni resesi necessarie – possa essere redatta la nuova certificazione CE dell’insieme.
Vi pare così banale e scontato?
A quanto pare non lo è affatto. Colpisce infatti quanti siano gli operatori del settore – e mi riferisco ai professionisti specializzati in consulenze legate all’industria 4.0, o ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) delle imprese – che sembrano ignorare disposizioni così importanti come quella di cui parlo in questo post.
Disposizioni che paiono essere rispolverate proprio in questi ultimi tempi dai nuovi obblighi imposti per accedere all’Iperammortamento (che, com’è facile immaginare, ha fatto sue una serie di disposizioni già esplicate nella Direttiva Macchine).
A questo va aggiunta un’altra considerazione
se – come abbiamo detto – un insieme di due macchine ha bisogno di una sua nuova certificazione CE, a chi spetta redigerla? Chi se ne assume la responsabilità?
In genere un costruttore di macchine si occupa di certificare solo ciò che produce, quindi le possibilità sono due. O c’è un venditore che si assume l’onere di vendere entrambe le macchine che compongono l’insieme e quindi anche di certificare tale insieme.
Oppure, nel caso in cui un’impresa (come potrebbe essere MICROingranaggi) decida di acquistare una macchina da un costruttore e l’altra da un altro e poi di metterle insieme, spetta a essa l’onere di certificare la nuova configurazione.