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Dal settore Punti di vista

La responsabilità del produttore viene spesso sottovalutata. E quella del rivenditore ancora di più

Oggi vorrei parlare di un argomento estremamente importante, ma tutt’altro che scontato. Mi riferisco alla responsabilità del produttore nel caso della fornitura di uno o più articoli difettosi. In un vecchio post dedicato al controllo qualità scrivevo:

“Nel momento in cui immettiamo un prodotto sul mercato, siamo responsabili degli eventuali danni che possiamo arrecare nel caso di non conformità”.

Questo significa che il risarcimento non sarà solo legato al costo del prodotto stesso, ma dovrà andare a coprire anche eventuali danni provocati. Per esempio: se per colpa della vernice difettosa che ho prodotto e venduto, danneggio il tavolo su cui viene applicata, non devo solo rimborsare il costo della vernice stessa, ma dovrò anche ripagare il tavolo che, a causa del mio prodotto, si è rovinato.

Può sembrare banale, ma non lo è assolutamente. Più passa il tempo, infatti, e più mi capita di notare, specie tra i piccoli imprenditori, che ci sono persone che si assumono rischi molto alti pur di non perdere commesse. Succede infatti che alcuni clienti chiedano di firmare contratti di fornitura contenenti clausole eccessive che vanno ben oltre ciò che dice la legge e che spesso sono addirittura slegate da quella che è la reale responsabilità del produttore. È un po’ come, per esempio, se Ferrari facesse sottoscrivere al suo fornitore di ingranaggi un contratto che dice che – nel caso di perdita di una gara – tale fornitore ne è in parte responsabile (con tutto ciò che ne consegue).
Il problema è proprio questo: sono più di quanto si possa immaginare le figure che firmano pensando che si tratti di contratti canonici (al pari di quelli per l’aggiornamento dell’ultimo sistema operativo dello smartphone, per intenderci), ma poi non è così.

Come tutelarsi? Il consiglio è sempre quello di redigere – con il supporto di uno studio legale – un contratto contenente le condizioni generali di vendita, per farlo poi sottoscrivere al cliente in fase di conclusione dell’accordo. Questo ci consente di tutelare, almeno in parte, la nostra impresa nel caso di eventualità imponderabili che altrimenti ci metterebbero a rischio. Vien da sé però che potremmo imbatterci in clienti che non vorranno sottoscrivere tale contratto. In questo caso, perciò, va valutato il business e deciso cosa fare di conseguenza: se si tratta di una commessa molto importante o responsabile di una grossa fetta di fatturato, allora probabilmente valuteremo di assumerci comunque il rischio con tutte le accortezze del caso; e viceversa.

Se la responsabilità del produttore non deve essere sottovalutata, ancora più attenzione va prestata nel caso della rivendita di prodotti acquistati da terzi.

Chi si limita a rivendere un prodotto, infatti, acquisisce le stesse responsabilità del produttore e deve rispondere direttamente facendosi carico di ogni eventuale onere.

La casistica più classica è quella di chi acquista a prezzi molto bassi (se paragonati ai nostri) dalla Cina – paese che, com’è noto, ha una produzione regolata da normative che si discostano molto da quelle europee – per poi rivendere a sei volte tanto. Molte di queste persone non si rendono conto che, a livello legale, sono esattamente equiparati ai produttori.

di Stefano Garavaglia

È il CEO di MICROingranaggi, nonché l'anima dell'azienda.
Per Stefano un imprenditore deve avere le tre C: Cuore, Cervello, Costanza.
Cuore inteso come passione per quello che fa, istinto e rispetto per il prossimo. Cervello inteso come visione, come capacità a non farsi influenzare da situazioni negative. Costanza perché un imprenditore non deve mai mollare.

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